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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

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Regno d'Italia 39 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola « o al portatore » ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini

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Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario - sia che

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Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

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La girata al portatore vale come girata in bianco.

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L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

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La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti

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Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.

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L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.

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Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.

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Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.

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Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il

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Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

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L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi

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Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono

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Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

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Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per pagamenti

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Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od

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La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di

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Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un

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questo caso l'assegno non può essere al portatore.

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clausola « non all'ordine » o altra equivalente; al portatore.

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Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno

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Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale

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Il protesto, ai sensi dell'articolo 45, può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e

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, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.

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Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il

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Il portatore può chiedere in via di regresso: 1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato; 2° gli interessi al tasso legale dal giorno della

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portatore può esercitare tutti i diritti inerenti all'assegno bancario, ma non può girarlo che per procura.

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Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o

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Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare l'assegno bancario di nuovo in

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Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorchè

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Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più

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Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di

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moneta del paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta

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Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è

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Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte

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, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione

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Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto

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